Secondo l’articolo 1117 del Codice Civile quindi tutte le parti del condominio sono di proprietà comune ad eccezione di proprietà private dichiarate.
Art. 1117 del Codice Civile: parti comuni del condominio.
Secondo l’articolo 1117 del Codice Civile quindi tutte le parti del condominio sono di proprietà comune ad eccezione di proprietà private dichiarate.
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