Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore della sua unità immobiliare.
Articolo 1118 del Codice Civile condominio
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e’ proporzionale al valore della sua unità immobiliare.
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